Web Content Viewer (JSR 286) 15min

Azioni
Caricamento...

Gratuito patrocinio

Il patrocinio a spese dello Stato (comunemente chiamato “gratuito patrocinio”) è un’istituzione garantita dallo Stato italiano che consente, in possesso di determinati requisiti di reddito, di poter nominare un avvocato e farsi assistere senza farsi carico delle spese processuali (parcella dell'avvocato, contributo unificato, spese di notifica, etc.). 

Chi può accedere al gratuito patrocinio?

Ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo di Intesa, possono accedere al fondo in ambito penale, le vittime dei reati di seguito elencati: 

  • 56 e 575 cp tentato omicidio; 

  • 584 cp omicidio preterintenzionale; 

  • 570 cp violazione degli obblighi di assistenza familiare; 

  • 581 cp percosse; 

  • 582 cp lesioni volontarie; 

  • 586 cp morte o lesioni conseguenze di altro reato; 

  • 610 cp violenza privata; 

  • 612 cp minaccia; 

  • 614 cp violazione di domicilio; 

  • 615 bis cp interferenze illecite nella vita privata; 

  • 615 ter cp accesso abusivo ad un sistema informatico; 

  • 388 cp mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia; 

  • art. 3 L. 75/28 favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione; 

  • oltre ad altri reati connessi alla violenza di genere per i quali la Commissione di valutazione di cui all’articolo 9, valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità. 

Ai fini dell’accesso ai benefici del fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna vittima di violenza. Il reddito personale non deve essere superiore al triplo di quello previsto dalla normativa statale in tema di patrocinio a spese dello Stato per i reati diversi da quelli oggetto della deroga di cui all’articolo 76 comma 4 ter del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 

In ambito civile possono accedere al fondo le donne parti di giudizi nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere e/o di violenza domestica. A tal fine è richiesta la presentazione di denuncia/querela per i reati di genere o satelliti. 

Inoltre, potranno usufruire di tale fondo coloro che fanno richiesta dell’ordine di protezione in sede civile ex art. 342 bis/ter c.p.c. 

In entrambi i casi (penale e civile) è prerequisito aver scelto un/una legale iscritto/a alle liste del gratuito patrocinio e nell’Elenco costituito presso l’Ordine degli Avvocati a seguito dei corsi professionalizzanti svolti negli anni dal 2014 al 2023 di cui ai protocolli di intesa tra Ordine Avvocati Milano e Regione Lombardia, ultimo quello del 10/11/2023 ai sensi degli artt. 3 e 8 della Legge Regionale 11/2012.

Come si fa ad avere il gratuito patrocinio? 

Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, è necessario presentare apposita istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. È possibile raggiungere il portale online del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati cliccando qui.

 

torna alla pagina "Interventi regionali"

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:

Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità
U.O. Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale

Alessia Belgiovine - tel. 02.6765.2066

Monica Fusto - tel. 02.6765.3664

Mail: politicheantiviolenza@regione.lombardia.it

dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Patrocinio gratuito

Documento PDF - 204 KB

DGR n. XII/4592 del 2025

Documento PDF - 445 KB