Dal 2017 Regione Lombardia, in collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Unione Lombarda dei Consigli degli Avvocati, promuovono congiuntamente attività miranti a istituire un’offerta formativa professionalizzante il cui fine è fornire agli avvocati/e partecipanti un’adeguata preparazione per:
- riconoscere il fenomeno della violenza sulle donne ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive;
- gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto;
- offrire un’adeguata assistenza legale ai fini della denuncia e nei diversi livelli delle fasi processuali;
- essere in grado di mantenere e sviluppare i rapporti con/tra i soggetti che a diversi livelli sul territorio sono coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
Ad oggi sono stati formati circa 669 avvocati/e e da ultimo sul BURL n. 16 del 17/04/2023 è stato pubblicato l’elenco degli avvocati/e che hanno partecipato proficuamente al percorso formativo professionalizzante in materia di contrasto alla violenza sulle donne, finalizzato a garantire un’adeguata assistenza legale gratuita alle donne vittime di violenza.
L’elenco, presente in allegato in fondo alla pagina, integra quello precedentemente pubblicato su BURL del 26/03/2021 n. 43.
Nell’ambito dell’ultimo protocollo d’intesa con l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Unione Lombarda dei Consigli degli Avvocati che ha concluso le sue azioni il 31/12/2022 è stata fondamentale la costituzione del gruppo di lavoro per l’estensione del patrocinio a spese dello Stato anche a casi non attualmente ricompresi.
Con d.g.r. n. XII/1223/2023 è stato approvato il rinnovo del protocollo che prevede:
- estensione gratuito patrocinio a spese dello stato;
- follow up;
- corso professionalizzante;
- aggiornamento banca dati giurisprudenziale;
- convegno finale.
Il testo della delibera è presente in allegato a fondo pagina.
Con riferimento all’ESTENSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO si rinvia a questo link per ottenere nel dettaglio tutte le informazioni e per scaricare la modulistica conseguente.
CHE COS’E’ IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?
Il patrocinio a spese dello Stato (comunemente chiamato “gratuito patrocinio”) è un’istituzione garantita dallo Stato italiano che consente, in possesso di determinati requisiti di reddito, di poter nominare un avvocato e farsi assistere senza farsi carico delle spese processuali (parcella dell'avvocato, contributo unificato, spese di notifica, etc.).
L’attuale protocollo di intesa ha esteso il campo di applicazione del patrocinio a spese dello stato a ipotesi attualmente non previste.
E in particolare:
CHI PUO’ ACCEDERE AL GRATUITO PATROCINIO?
Ai sensi dell’art. 3 del Protocollo di Intesa, possono accedere al fondo, in AMBITO PENALE, le vittime dei reati di seguito elencati:
- 56 e 575 cp tentato omicidio;
- 584 cp omicidio preterintenzionale;
- 570 cp violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- 581 cp percosse;
- 582 cp lesioni volontarie;
- 586 cp morte o lesioni conseguenze di altro reato;
- 610 cp violenza privata;
- 612 cp minaccia;
- 614 cp violazione di domicilio;
- 615 bis cp interferenze illecite nella vita privata;
- 615 ter cp accesso abusivo ad un sistema informatico;
- 388 cp mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia;
- Art. 3 L. 75/28 favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
Oltre ad altri reati connessi alla violenza di genere per i quali la Commissione di valutazione di cui all’articolo 9 valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità.
Abbiano un reddito personale non superiore al triplo di quello previsto dalla normativa statale in tema di patrocinio a spese dello Stato per i reati diversi da quelli oggetto della deroga di cui all’articolo 76 comma 4 ter del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ai fini dell’accesso ai benefici del fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna vittima di violenza.
In AMBITO CIVILE possono accedere al fondo le donne parti di giudizi nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere e/o di violenza domestica.
A tal fine è richiesta la presentazione di denuncia/querela per i reati di genere o satelliti.
Inoltre, potranno usufruire di tale fondo coloro che fanno richiesta dell’ordine di protezione in sede civile ex art. 342 bis/ter c.p.c.
In entrambi i casi (penale e civile) è prerequisito aver scelto un/una legale iscritto/a alle liste del gratuito patrocinio e nell’Elenco costituito presso l’Ordine degli Avvocati a seguito dei corsi professionalizzanti svolti negli anni dal 2014 al 2021 di cui ai protocolli di intesa tra Ordine Avvocati Milano e Regione Lombardia, ultimo quello del 25.11.2021 ai sensi degli artt. 3 e 8 della Legge Regionale 11/2012.
COME SI FA AD AVERE IL GRATUITO PATROCINIO?
Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, è necessario presentare apposita istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il link da consultare cliccando qui.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità
U.O. Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale
Alessia Belgiovine - tel. 02.6765.2066
Monica Fusto - tel. 02.6765.3664
e-mail: politicheantiviolenza@regione.lombardia.it
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00